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Regolamento

Regolamento interno

TITOLO I – PREMESSE E FINALITÀ
Art. 1Qualificazione
I Cirenei, Cooperativa Sociale Onlus, fondata il 22 Marzo 2012 con sede legale in Ascoli Piceno Corso Vittorio Emanuele, 17/c, è nata dal desiderio dei soci Fondatori in forza della loro fede e della loro particolare vocazione alla carità, per servire i piccoli, gli ammalati i disabili, gli ultimi, secondo il messaggio del Vangelo.La cooperativa si ispira inoltre ai valori fondamentali della centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti, della solidarietà umana, della condivisione e dell’accoglienza fraterna.
 
Art. 2Finalità
La cooperativa ha la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto.
 
Art. 3Scopo ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e del vigente statuto sociale – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
 
Art. 4Soci
Sono soci della cooperativa le persone che ne fanno richiesta su apposita domanda e che dichiarano di conoscere lo Statuto e il Regolamento, e vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione.Essi si qualificano in:
a) Soci lavoratori
b) Soci fruitori
c) Soci volontari
d) Soci benefattori
Tutti i soci sono iscritti nel libro dei Soci della cooperativa.
 
Art. 5Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 142/2001, e di quanto previsto dallo statuto sociale, ogni socio lavoratore instaura, in termini alternativi, salvo quanto sia ammesso dalla legge, con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:– subordinato;– autonomo;– di collaborazione coordinata non occasionale.Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio.La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva.Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.
 
Art. 6Organizzazione aziendale
L’attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:a) nel servizio amministrativo – finanziario – tecnico;b) nel servizio organizzativo e gestionale;c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione, organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale) e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.
 
Art. 7Distribuzione del lavoro
La distribuzione dei lavori è determinata di volta in volta dall’Organo amministrativo o da persona da esso delegata, tenuto conto della dovuta alternanza e dei seguenti elementi di valutazione quali criteri obiettivi: competenze specifiche richieste dal progetto, grado di responsabilità acquisita, tipo di contratto in essere, vicinanza geografica alla sede di lavoro, interesse e disponibilità dei singoli soci. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri del presente comma, con la massima equità.A seguito di contrazione o sospensione dell’attività derivante da eventi transitori, situazioni sfavorevoli di mercato, difficoltà economiche e finanziarie, la cooperativa prima di deliberare un piano di crisi aziendale, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa stessa, potrà stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente.Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, la cooperativa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 50 ore settimanali, per un massimo di 26 settimane all’anno.A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso di periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall’inizio della flessibilità. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
 
Art. 8Corresponsione delle remunerazioni
La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci. Il protrarsi di tale situazione obbliga il consiglio di amministrazione ad attivare le procedure previste dagli artt. 9 e 15.Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di lavoro.I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
 
TITOLO II – RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 9Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, a chiamata e altre tipologie di contratti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico-organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.I soci sono tenuti a comunicare ogni e qualsiasi ulteriore rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato eventualmente in essere con soggetti terzi.

 

Art. 10C.C.N.L. applicabile e trattamento economico
Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiamano in termini integrali i C.C.N.L. per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, da ultimo stipulato il 16/12/2011, fra l’Associazione Generale Cooperative Italiane, Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoop.sociali e le Organizzazioni Sindacali del settore.Nel caso di inizio di nuove attività, diverse da quelle attualmente svolte, la cooperativa, previa deliberazione dell’Organo Amministrativo, applicherà il corrispondente CCNL a firma dell’associazione datoriale a cui aderisce. Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.La società, nell’ambito delle relazioni industriali e dei rapporti interni, potrà deliberare, se ritenuto opportuno, contrattazione aggiuntiva di secondo livello secondo le disposizioni legali emanate in conseguenza del patto sul lavoro tra Governo e Parti Sociali del 22/01/2009 (accordo quadro).In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:
a) integrazione delle retribuzioni;
b) aumento gratuito del capitale sociale;
c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
Il criterio cui fare riferimento per la determinazione quantitativa dell’entità soggettiva del ristorno si basa, nel limite massimo dell’integrazione del trattamento economico del 30%, sulla effettiva presenza al lavoro, considerando quale mancata presenza soltanto le ore di assenza per eventi di malattia, maternità, infortunio, aspettative non retribuite, sciopero ed assenze comunque non giustificate.

 

Art. 11Infrazioni e sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

 

Art. 12Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
a) contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
b) situazioni temporanee di mercato;
c) crisi economiche settoriali e locali;
d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.Se necessario, l’assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque superiore al limite massimo del 30% del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile. Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, il C.d.A. potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.In funzione del superamento dello stato di crisi l’assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.In caso di ricorso ad ammortizzatori sociali e di coesistenza di lavoratori subordinati sia soci che non, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle procedure di legge, potrà operare, sospendendo dal lavoro o licenziando i lavoratori che saranno ritenuti in eccesso rispetto alle esigenze aziendali, senza tenere conto della separata ed ulteriore qualificazione di socio, ritenendosi tutti i lavoratori, soci e non, sotto il profilo produttivo equiparati ad ogni titolo ed effetto di legge.
 
TITOLO III – RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMOE DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE
Art. 13Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato
Ai sensi dell’art. 6, lettera c), della legge 142/2001, la cooperativa può applicare, se ed in quanto compatibile con le caratteristiche fattuali di svolgimento del rapporto di lavoro, nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del codice civile e nell’art. 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.
 
Art. 14Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.
 
Art. 15 Trattamento economico
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso e, comunque, nei limiti stabiliti dal CCNL Unci/Cisl per i soci con contratto di lavoro autonomo, da ultimo sottoscritto in data 04/06/2008.In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:– integrazione del compenso;– aumento gratuito del capitale sociale;– distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
 
Art. 16Modalità di svolgimento dell’incarico
Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
 
Art. 19Revoca e scioglimento del rapporto
L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.
 
TITOLO IV – NORME DIVERSE
Art. 20Istituzione della previdenza complementare
La cooperativa potrà, ai sensi della normativa di cui al d.lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, promuovere l’istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori.
 
TITOLO V – SOCI VOLONTARI – RIFERIMENTO ART. 12 STATUTO SOCIALE
Art. 21Ruolo del volontariato
Riconoscendo il ruolo propulsivo del volontariato nella nascita di numerose realtà e iniziative, la cooperativa incoraggia e stimola lo sviluppo del volontariato come partecipazione dei cittadini alla creazione di una nuova cultura legata più alla solidarietà, all’attaccamento al territorio e ai suoi problemi, alla comprensione che alla competizione e al desiderio di far soldi.Con questi intenti la cooperativa è attenta e disponibile per far sì che anche all’interno della propria realtà possa trovare spazio il volontariato, non come sostituzione di personale e quindi abbassamento di costi, ma come affiancamento nella attività, stimolo a migliorare, controllo che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi per cui è sorta.Art. 22 – Domanda di ammissione a socio volontarioChi desidera essere ammesso a socio volontario della cooperativa deve prima prendere visione dello statuto, del presente regolamento e iniziare a conoscere la cooperativa e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta all’Organo amministrativo contenente, oltre a quanto richiesto dallo statuto, anche i tempi, le modalità e il settore prevalente in cui intende operare. Sarà compito dell’Organo amministrativo sentire il responsabile di tale settore, per far sì che anche l’attività del nuovo socio si inserisca nei programmi di lavoro del settore stesso.L’Organo amministrativo comunicherà per iscritto l’esito della sua delibera.Il socio volontario è tenuto a comunicare ai responsabili della cooperativa ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.
 
Art. 23 Quota sociale
L’iscrizione nell’apposito libro dei soci volontari avverrà dopo versamento della quota sociale di € 25,00 da effettuarsi entro un mese dalla delibera dell’Organo amministrativo.Tale quota potrà essere restituita nei termini previsti dall’art. 22 del vigente statuto sociale, su richiesta scritta del socio dimissionario e sulla base del bilancio nel corso del quale i rapporto si scioglie, salvo quanto previsto dall’art. 24 dello statuto.
 
Art. 24Chi è il socio volontario
Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.
 
Art. 25Tipologia di soci volontari
Per chiarire meglio la posizione del socio volontario possiamo distinguere:a) soci che svolgono un’attività lavorativa in senso proprio – come mera spendita di energie – all’interno della struttura organizzativa della cooperativa (esempio: supporto agli uffici, all’assistenza etc.);b) soci che eseguono una prestazione d’opera, legata alla loro professionalità (esempio un giardiniere, un falegname che vengano ad insegnare il loro mestiere con una certa regolarità);c) soci volontari amministratori, che dedicano parte del loro tempo allo studio, migliorie, progetti per un miglioramento dell’assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della cooperativa. d) Soci prestatori amministratori che svolgono la loro opera di amministratori al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.e) Per queste ore non ricevono retribuzione alcuna.
 
Art. 26Modalità di attuazione dell’attività
Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento.Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare entro i limiti dei compiti assegnatigli, le finalità della cooperativa. Egli confermerà già dall’inizio al responsabile di settore i giorni e le ore della sua disponibilità, già indicati nella domanda di ammissione e vi si atterrà, salvo imprevisti. Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro, né le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione (vedi art. 34). In altri termini, con lui non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese nella cooperativa.
 
Art. 27Rimborso spese
I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l’attività esplicata sotto qualsiasi forma anche indiretta.Ad essi è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività della cooperativa, effettuate dal socio volontario per conto della cooperativa stessa; spese che non superino in entità la cifra di € 500,00.E’ chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo – sia pure in misura forfetaria – per il servizio reso dal socio volontario.
 
Art. 28Assicurazione
L’attività di socio volontario è presupposto per l’instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della cooperativa e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali.A tal fine si fa riferimento al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, recante riordino dell’assicurazione infortuni, con il quale viene determinato l’importo della retribuzione figurativa minima giornaliera da assumere come base di calcolo del premio. Su tale importo verrà applicato il tasso attribuito dall’Inail alla cooperativa. Questo versamento verrà fatto annualmente dalla cooperativa in modo cumulativo per tutti i soci volontari, versando anticipatamente la quota annua presuntiva, da integrare poi a saldo in concomitanza con la dichiarazione annuale Inail del 16 febbraio.L’ammontare del premio per l’assicurazione dei soci volontari viene considerato onere deducibile per la cooperativa nell’esercizio in cui è stata prestata l’attività e solo se tale attività è stata prestata nelle strutture della cooperativa; inoltre devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti di legge che regolano il rapporto socio volontario/cooperativa, cioè l’iscrizione nell’apposito libro soci, il numero dei soci volontari non deve essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci, che i soci volontari siano soggetti aventi capacità di assumere la qualifica di socio. Poiché tutte queste circostanze devono essere dimostrate dalla cooperativa, ne deriva che in goni caso le prestazioni dei soci volontari devono essere effettive e non nominali.
 
Art. 29Infortunio sul lavoro
L’assicurazione copre il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività in cooperativa fino a quando non rientra a casa. Pertanto, in caso di infortunio, che avvenga durante l’espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio amministrativo che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.
 
Art. 30Registro delle presenze
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la presenza dei soci volontari deve essere annotata con regolarità in un libro presenze vidimato dall’Inail. Secondo le disposizioni date dal DPR 1124/65, deve essere annotata la presenza giornaliera e non le ore di presenza.Chiaramente, potranno comparire nel succitato libro presenze, solo i soci volontari iscritti regolarmente nell’apposito libro soci.Ai fini della buona riuscita del rapporto tra socio volontario e cooperativa e per far fronte ai costi relativi, si ritiene necessario indicare come presenza minima settimanale effettiva in cooperativa dalle 2 alle 4 ore, a seconda delle necessità del settore in cui si è inseriti.
 
Art. 31Assenze varie
L’impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti, per malattia, ferie o altro, deve essere comunicata al responsabile del settore nel quale egli è inserito, in modo che questi abbia la possibilità di organizzare l’attività senza fare affidamento anche sulla sua presenza.
 
Art. 32Disciplina sul lavoro
Il socio volontario deve essere di esempio per tutti gli altri soci per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del lavoro, che svolgerà sempre con serietà ed impegno.Egli farà riferimento sempre al responsabile del settore, e a questo dovrà rendere conto del suo operato.
 
Art. 33Attività organizzativa e formativa
Inserendosi in un determinato settore produttivo, il socio volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso.Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dalla cooperativa che abbiano carattere formativo, per favorire la conoscenza dei problemi e l’attaccamento alla cooperativa.
 
Art. 34Riunioni interne
Anche il socio volontario è tenuto a presenziare e a partecipare attivamente a tutti quegli incontri che la cooperativa organizza.L’Organo amministrativo può adottare provvedimenti che possono arrivare sino all’esclusione per quei soci volontari che, senza giustificato motivo, non partecipino a tali incontri.
 
Art. 35Provvedimenti disciplinari
Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa incorre nei seguenti provvedimenti:a) richiamo verbale;b) esclusione.Il richiamo verbale effettuato da responsabile di settore quando si riscontrassero mancanze nell’esecuzione dei compiti affidati e nel contegno verso gli altri;L’esclusione deliberata dall’Organo amministrativo a norma dell’art. 20 dello statuto.Questo provvedimento può essere adottato solo dopo aver contestato l’addebito al socio volontario ed averlo sentito a sua difesa.Nel caso in cui il socio volontario ritenga di ricorrere alla decisione dell’assemblea, il provvedimento verrà applicato in via provvisoria, fino alla sua definitiva decisione.
 
Art. 36Dimissioni
Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesto o altro, presenterà all’Organo amministrativo richiesta scritta di dimissioni motivandole. Egli è tenuto a restituire tutto ciò che la cooperativa gli ha messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.
 
Art. 37Volontari non soci
Coloro che non possono mantenere con la cooperativa il legame minimo di presenza stabilito nell’art. 36, non possono restare o diventare soci della cooperativa stessa, perché questo comporta un impegno e una conoscenza continua per perseguirne le finalità e gli scopi.Chi, tuttavia, vuole rimanere in qualche modo vicino alla cooperativa, offrendo la propria prestazione a titolo gratuito in modo saltuario, può dare una sua disponibilità di massima, in modo da poter essere interpellato ogni qualvolta la cooperativa ne abbia necessità. Queste persone sono i volontari non soci.Esse possono essere informate sull’andamento della cooperativa ogni qualvolta lo richiedano.Nel caso in cui questi volontari siano un numero considerevole, è auspicabile la loro integrazione in un’associazione di amici della cooperativa.
 
TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 38Decorrenza degli effetti del regolamento
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data ……………….. ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno successivo.Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

 

Art. 39Modificazione del regolamento
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.